Etica e intelligenza artificiale nella scuola: linee guida e cosa fa un istituto
Aggiornato al 19 ottobre 2026
Uso etico dell'intelligenza artificiale a scuola vuol dire cinque cose concrete: dire a studenti e famiglie quali strumenti si usano e per cosa; non caricare dati degli studenti in strumenti pubblici; lasciare la valutazione al docente, perché per l'AI Act valutare o ammettere studenti con l'AI è un uso ad alto rischio; dichiarare i contenuti generati; controllare che lo strumento non penalizzi qualcuno. Il riferimento italiano sono le Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito, allegate al DM 166 del 9 agosto 2025, che chiedono alla scuola, in quanto deployer, decisioni condivise negli organi collegiali, valutazione d'impatto sui dati, trasparenza verso le famiglie e formazione di tutto il personale.
Cosa vuol dire uso etico dell'intelligenza artificiale a scuola
Nel dibattito pubblico «etica» resta spesso una parola. Per un istituto è un elenco di decisioni, e ognuna ha un responsabile. Le Linee guida del Ministero parlano di approccio antropocentrico, intervento e sorveglianza umana, trasparenza e spiegabilità, equità, protezione dei dati. Tradotto nel lavoro di un dirigente, di un DSGA e di un collegio docenti, l'uso etico dell'AI a scuola sta in cinque impegni verificabili:
- Trasparenza con studenti e famiglie. Chi entra a scuola sa quali strumenti di AI vengono usati, per quali attività e con quali dati. Le Linee guida chiedono di coinvolgere studenti e famiglie attraverso gli organi collegiali e di comunicare in modo preventivo e chiaro con chi esercita la responsabilità genitoriale quando si trattano dati di minori.
- Dati dei minori fuori dagli strumenti pubblici. Il GDPR considera i minori persone vulnerabili. Un prompt con il nome di uno studente, un PDP o una diagnosi è un trattamento di dati, spesso di dati particolari, dentro un sistema che la scuola non controlla.
- Nessuna valutazione automatica. L'AI può preparare una rubrica o proporre esercizi; il voto, l'ammissione e il giudizio sul percorso restano a una persona. Per l'AI Act questi usi sono ad alto rischio, per le Linee guida l'intervento umano è «centrale e insostituibile».
- Onestà sui contenuti generati. Una circolare, un materiale didattico o un'immagine prodotti con l'AI si dichiarano, e lo stesso si chiede agli studenti nei compiti. L'AI Act impone la trasparenza per i deep fake e per i testi generati pubblicati su questioni di interesse pubblico.
- Equità. Le Linee guida chiedono di controllare che i sistemi non presentino pregiudizi o discriminazioni e che tutti gli studenti abbiano le stesse opportunità, compresi quelli con disabilità o DSA, i cui strumenti devono integrare PEI e PDP.
Le linee guida del Ministero sull'intelligenza artificiale nella scuola (DM 166/2025)
Le «Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche», versione 1.0 del 2025, sono allegate al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025 e ne sono «parte integrante e sostanziale» (art. 1). Il decreto istituisce anche un servizio digitale sulla piattaforma Unica, dove le Linee guida sono consultabili in forma interattiva e dove le scuole possono censire i propri progetti di AI. Prima dell'adozione il Ministero ha chiesto il parere del Garante privacy, favorevole, del 4 agosto 2025. Non sono una legge e non prevedono sanzioni proprie, ma sono l'atto con cui il Ministero dice alle scuole come applicare AI Act e GDPR, e il Ministero si riserva valutazioni a campione e audit sui progetti censiti.
Il documento è rivolto a dirigenti scolastici, personale amministrativo, docenti e studenti, e inquadra la scuola come deployer, cioè chi usa un sistema di AI sotto la propria autorità. In concreto chiede all'istituto di:
- Prendere le decisioni sull'AI «in modo trasparente e condiviso»: studenti e famiglie tramite consigli di classe, consiglio d'istituto e comitati dei genitori; il personale tramite dipartimenti, collegio docenti e rappresentanze sindacali. Il dirigente scolastico è il «decisore strategico», con una o più figure di riferimento.
- Eseguire una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) prima di trattare dati personali con un sistema di AI, e integrarla con la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali se il sistema è ad alto rischio.
- Trattare i dati di studenti e personale solo dove strettamente necessario, preferendo dati sintetici, e consentire a studenti e famiglie di decidere se i propri dati possano servire ad addestrare i sistemi, con moduli standard e senza penalizzare chi dice no.
- Stipulare accordi chiari con i fornitori, con le clausole dell'art. 28 GDPR quando il fornitore è responsabile del trattamento, e scegliere fornitori con garanzie come ISO/IEC 27001, qualificazione AgID per il SaaS e adesione al Data Privacy Framework.
- Conservare la documentazione sui sistemi di AI usati, con funzionamento e procedure di monitoraggio, per consentire verifiche delle autorità.
- Formare «tutto il personale» sull'uso responsabile dell'AI, a seconda dell'uso che ne fa, ed estendere la formazione agli studenti per un uso critico dei contenuti generati.
AI Act e scuola: cosa è vietato, cosa è ad alto rischio, cosa chiede l'articolo 4
Il Regolamento (UE) 2024/1689 tratta l'istruzione come settore sensibile. Il considerando 56 lo dice in chiaro: i sistemi che decidono accesso, valutazione o sorveglianza durante le prove «possono determinare il percorso d'istruzione e professionale della vita di una persona». Da qui tre livelli di regole che riguardano un istituto, con date diverse. Il quadro generale della classificazione è nella guida sulla classificazione del rischio, chi vigila e cosa rischia nella guida sulle sanzioni.
| Uso dell'AI a scuola | Cosa dice l'AI Act | Si applica dal | Cosa fa l'istituto |
|---|---|---|---|
| Dedurre le emozioni degli studenti in classe o durante le prove | Pratica vietata (art. 5, par. 1, lett. f), salvo motivi medici o di sicurezza | 2 febbraio 2025 | Non si adotta. Si verifica che le piattaforme in uso non abbiano questa funzione attiva |
| Decidere accesso, ammissione o assegnazione a istituti e percorsi | Alto rischio (Allegato III, punto 3, lett. a) | 2 dicembre 2027 | La decisione resta a una persona; se si adotta un sistema del genere, DPIA e valutazione d'impatto sui diritti fondamentali |
| Valutare i risultati dell'apprendimento o il livello di istruzione a cui una persona può accedere | Alto rischio (Allegato III, punto 3, lett. b e c) | 2 dicembre 2027 | La valutazione resta al docente: l'AI prepara, non decide |
| Sorvegliare gli studenti durante le prove per rilevare comportamenti vietati | Alto rischio (Allegato III, punto 3, lett. d) | 2 dicembre 2027 | Niente sorveglianza automatica delle prove senza le garanzie del Capo III |
| Assistenti conversazionali, generatori di testi e immagini | Obblighi di trasparenza (art. 50) | 2 agosto 2026 | Si dichiara l'interazione con un'AI; i deep fake e i testi generati pubblicati si dichiarano |
| Qualsiasi uso da parte del personale | Alfabetizzazione in materia di IA (art. 4) | 2 febbraio 2025 | Misure di formazione calibrate sui ruoli, di cui resti traccia |
Due precisazioni sulle date. Gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027: la data è stata fissata dal Regolamento (UE) 2026/1744, il Digital Omnibus, in vigore dal 27 luglio 2026. Lo stesso regolamento ha riscritto l'articolo 4: fornitori e deployer «adottano misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di IA» del personale, tenendo conto di conoscenze, esperienza e contesto d'uso, e l'obbligo «non impone ai fornitori o ai deployer di garantire un livello specifico di alfabetizzazione in materia di IA per alcuna persona». Per una scuola vuol dire: nessun esame di Stato e nessun monte ore, ma misure concrete, calibrate su chi usa cosa, e la possibilità di mostrarle. L'obbligo vale dal 2 febbraio 2025 e riguarda anche gli istituti, non solo le aziende: il dettaglio è nella guida sull'obbligo di formazione.
Legge 132/2025: gli studenti sotto i 14 anni e il consenso dei genitori
La Legge 23 settembre 2025, n. 132, all'articolo 4, comma 4, dice che «l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici nonché il conseguente trattamento dei dati personali richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale», nel rispetto del GDPR e del Codice privacy. Il minore che ha compiuto 14 anni può esprimere da solo il consenso al trattamento dei dati connessi all'uso di sistemi di AI, «purché le informazioni e le comunicazioni» siano «facilmente accessibili e comprensibili». Il comma 3 chiede che le informazioni sul trattamento siano rese «con linguaggio chiaro e semplice».
Per una scuola primaria o secondaria di primo grado la conseguenza è pratica: prima di far usare uno strumento di AI agli studenti, o di trattare i loro dati con un sistema di AI, serve il consenso dei genitori, raccolto con una lettera che spiega finalità, strumenti e garanzie. Alla secondaria di secondo grado l'informativa deve essere scritta per essere capita da un quindicenne, non solo da un giurista. Resta ferma la base giuridica del trattamento della scuola come ente pubblico: il consenso riguarda l'accesso del minore alla tecnologia. Il quadro completo della legge è nella guida sulla Legge 132/2025.
GDPR e dati degli studenti: cosa non entra mai in uno strumento pubblico
Le Linee guida sono precise: l'inserimento di prompt «deve avvenire preferibilmente senza trattamento di dati personali identificativi o riconducibili ad account individuali», e servono configurazioni «che impediscano la conservazione dei prompt, la profilazione o il tracciamento degli studenti». I dati particolari, come quelli sulla salute, si trattano solo nei casi strettamente indispensabili e con misure specifiche. Il Garante, nel parere, ha chiesto di usare i dati di studenti e docenti «solamente ove strettamente indispensabili, prediligendo l'utilizzo di dati sintetici». Per docenti e segreteria la regola che regge in classe e in ufficio è una lista corta di cose che non si caricano in un assistente pubblico, nemmeno «per fare prima»:
- Nomi, cognomi, classe e qualsiasi combinazione che identifichi uno studente o una famiglia, comprese foto e registrazioni.
- PDP, PEI, diagnosi, certificazioni DSA, relazioni dei servizi sociali o sanitari: sono dati sulla salute, categoria particolare dell'art. 9 GDPR.
- Elaborati e verifiche con il nome dello studente, note disciplinari, colloqui con le famiglie.
- Dati del personale: contratti, assenze per malattia, valutazioni, graduatorie con dati personali.
- Documenti con dati di terzi arrivati in segreteria: fatture di fornitori con dati di persone, richieste di accesso agli atti, comunicazioni dell'USR con nomi.
La via d'uscita non è rinunciare all'AI ma lavorare su materiale anonimo: un testo semplificato per uno studente con DSA si prepara descrivendo la difficoltà, non caricando la diagnosi. Dove la scuola vuole usare dati reali, lo fa su strumenti contrattualizzati, con accordo ex art. 28 GDPR, DPIA fatta prima e, se il fornitore è fuori dall'Unione, garanzie sul trasferimento.
Regolamento d'istituto e lettera alle famiglie: cosa devono contenere
Le Linee guida non prescrivono un modulo di regolamento, ma chiedono decisioni condivise negli organi collegiali, ruoli definiti, documentazione dei sistemi in uso e una comunicazione preventiva con le famiglie. Lo strumento che mette tutto questo in un solo posto è un regolamento d'istituto sull'uso dell'AI, deliberato dal consiglio d'istituto dopo il passaggio in collegio docenti, e una lettera alle famiglie che lo accompagna. Quello che devono contenere, come minimo:
- Regolamento d'istituto: perimetro
- Quali strumenti di AI sono ammessi, per quali attività e per quali ordini di scuola; chi li autorizza (dirigente, con animatore digitale e referente) e come si propone uno strumento nuovo. Esclusi in modo esplicito gli usi vietati e quelli ad alto rischio senza DPIA e valutazione sui diritti fondamentali.
- Regolamento d'istituto: dati
- La lista di ciò che non si carica mai, i soli strumenti autorizzati per dati reali, l'obbligo di DPIA e di accordo con il fornitore, chi è il referente privacy e come si segnala un incidente.
- Regolamento d'istituto: didattica e valutazione
- La valutazione resta al docente; l'AI non assegna voti e non decide ammissioni. Regole per i compiti: quando l'uso dell'AI è ammesso, quando va dichiarato, come si cita. Linea comune per primaria e secondaria da portare al collegio.
- Regolamento d'istituto: trasparenza e formazione
- Come la scuola dichiara i contenuti generati nelle comunicazioni; il piano di formazione del personale con registro e aggiornamento annuale; la data di revisione del regolamento.
- Lettera alle famiglie
- Quali strumenti si usano e per cosa; quali dati vengono trattati e quali no; chi è il titolare e il fornitore; per quanto si conservano i dati; i diritti, compresa la possibilità di non far usare i propri dati per l'addestramento; la richiesta di consenso per gli studenti sotto i 14 anni (Legge 132/2025, art. 4); un contatto a cui scrivere. In linguaggio chiaro, su una pagina.
Corso intelligenza artificiale per docenti: chi forma il personale e cosa resta agli atti
Le Linee guida chiedono una formazione specifica sull'uso responsabile dell'AI «a tutto il personale», e l'articolo 4 dell'AI Act chiede misure di alfabetizzazione a ogni deployer, scuola compresa. Nessuna delle due fonti dice chi deve tenerla. La può fare un ente accreditato, uno snodo formativo del territorio o un formatore scelto dall'istituto: quello che conta davanti a una verifica è che il contenuto sia tarato sugli strumenti e sui ruoli della scuola e che resti traccia. Agli atti devono restare il programma, l'elenco dei partecipanti con il ruolo, le date e le ore, l'attestato di partecipazione di ognuno e la data del prossimo aggiornamento. Come si costruisce questa prova è nella guida su come dimostrare la formazione.
Sui fondi, due strade verificabili. Il DM 219 dell'11 novembre 2025 destina 100 milioni di euro del PNRR (Missione 4, Componente 1, investimento 2.1) alle scuole del primo e del secondo ciclo come «snodi formativi» per progetti di formazione del personale sull'uso dell'AI, con il 40% riservato al Mezzogiorno; gli avvisi li pubblica l'Unità di missione PNRR del Ministero, anche con procedure a sportello. Per il singolo docente, un corso tenuto con un ente accreditato può valere come aggiornamento ed essere pagato con la Carta del Docente. Un istituto che non rientra in uno snodo formativo può comunque finanziare la formazione con il proprio bilancio: il costo di una giornata in presenza per tutto il personale è una voce che un DSGA riconosce.
Il corso AI per la scuola di avstudio: cosa aggiunge a questa guida
Questa guida dice cosa decidere. Il corso Corso intelligenza artificiale per docenti e segreteria serve a decidere davvero, in una giornata: 8 ore in presenza nell'istituto, per docenti, dirigente, DSGA e segreteria, con un prezzo unico a istituto, non a persona, fino a 30 partecipanti. Le regole si fanno insieme, poi docenti e segreteria lavorano sui propri casi: lezioni, verifiche e materiali per DSA e BES senza caricare dati; circolari e comunicazioni alle famiglie in meno tempo. Dall'aula escono la bozza di regolamento d'istituto sull'uso dell'AI e il modello di lettera alle famiglie, con la richiesta di consenso dove serve, più una pagina per docenti e segreteria su cosa non caricare mai. Per il personale vale come misura di alfabetizzazione ex art. 4 dell'AI Act, con registro e attestato di partecipazione con le ore svolte; con un ente accreditato può valere come aggiornamento.
avstudio non è solo un ente di formazione: costruisce sistemi AI, cloud e sicurezza per le aziende e insegna quello che fa ogni giorno, compreso dove gli strumenti sbagliano e dove finiscono i dati. Per l'inquadramento giuridico dei casi particolari, ad esempio un sistema ad alto rischio già in uso, la valutazione va fatta con un professionista abilitato e con il responsabile della protezione dei dati dell'istituto. L'offerta completa per le scuole è nella pagina dedicata.
Domande frequenti
Cosa vuol dire uso etico dell'intelligenza artificiale a scuola?
Vuol dire cinque impegni concreti: dire a studenti e famiglie quali strumenti si usano e per cosa; tenere nomi, PDP e diagnosi fuori dagli strumenti pubblici; lasciare voti, ammissioni e giudizi a una persona; dichiarare i contenuti generati dall'AI; controllare che lo strumento non penalizzi nessuno. Le Linee guida del Ministero (DM 166 del 9 agosto 2025) li traducono in regole per la scuola come deployer: decisioni negli organi collegiali, DPIA, accordi con i fornitori, formazione del personale.
Esistono linee guida del Ministero sull'intelligenza artificiale nella scuola?
Sì. Le «Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche», versione 1.0 del 2025, sono allegate al DM 166 del 9 agosto 2025 e ne sono parte integrante. Il Garante privacy ha dato parere favorevole il 4 agosto 2025. Si rivolgono a dirigenti, personale amministrativo, docenti e studenti, e sono consultabili anche in forma interattiva sulla piattaforma Unica, dove le scuole censiscono i progetti di AI.
L'AI Act si applica alla scuola?
Sì, la scuola è un deployer. Dal 2 febbraio 2025 è vietato dedurre le emozioni degli studenti negli istituti di istruzione (art. 5) e vale l'obbligo di alfabetizzazione del personale (art. 4). Dal 2 agosto 2026 valgono gli obblighi di trasparenza dell'art. 50. Dal 2 dicembre 2027 si applicano gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell'Allegato III, punto 3: ammissioni, valutazione dei risultati dell'apprendimento, sorveglianza durante le prove.
Gli studenti possono usare ChatGPT a scuola?
Dipende dall'età e dalle regole dell'istituto. Sotto i 14 anni l'accesso all'AI e il trattamento dei dati richiedono il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale (Legge 132/2025, art. 4, comma 4); dai 14 anni lo studente può consentire da solo se l'informativa è chiara. In ogni caso la scuola decide quali strumenti sono ammessi, per quali attività e con quali regole sui compiti, e lo scrive nel regolamento d'istituto, senza far inserire dati personali nei prompt.
Il personale della scuola deve essere formato sull'AI?
Sì. L'articolo 4 dell'AI Act chiede dal 2 febbraio 2025 a ogni deployer, scuola compresa, misure per sostenere l'alfabetizzazione in materia di IA del personale; dal 27 luglio 2026 il testo rivisto precisa che non serve garantire un livello specifico. Le Linee guida del Ministero chiedono una formazione specifica sull'uso responsabile dell'AI a tutto il personale, docenti e amministrativi, ed estesa agli studenti. Contano il contenuto, tarato sugli strumenti in uso, e le tracce: programma, partecipanti, date, attestati.
Chi insegna nel corso per docenti?
Insegna chi costruisce sistemi AI per le aziende e li usa ogni giorno, con esperienza diretta su dove gli strumenti sbagliano e dove finiscono i dati. Il corso è in presenza, nell'istituto, per docenti, dirigente, DSGA e segreteria insieme, senza competenze informatiche richieste. Lascia una bozza di regolamento, un modello di lettera alle famiglie e l'attestato di partecipazione con le ore svolte. Prezzo a istituto, sulla pagina del corso.
Fonti normative
- MIM, Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche, versione 1.0 (2025), allegate al DM 9 agosto 2025, n. 166
- MIM, Decreto ministeriale 9 agosto 2025, n. 166: servizio digitale sull'IA nella piattaforma Unica e adozione delle Linee guida, previo parere favorevole del Garante privacy del 4 agosto 2025, artt. 1, 2, 4 e 5
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (Normattiva), art. 4, commi 3 e 4
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), testo ufficiale su EUR-Lex, art. 4, art. 5 par. 1 lett. f, art. 50, Allegato III punto 3, considerando 56
- Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA), GU UE del 24 luglio 2026: riscrive l'art. 4 e fissa al 2 dicembre 2027 l'applicazione dell'alto rischio dell'Allegato III
- MIM, Decreto ministeriale 11 novembre 2025, n. 219: 100 milioni di euro del PNRR alle scuole come snodi formativi per la formazione del personale sull'intelligenza artificiale, art. 1
Aggiornato al 19 ottobre 2026 · Linee guida MIM, AI Act e Legge 132/2025 verificati sulle fonti ufficiali · Contenuto informativo, non parere legale
Il regolamento e la lettera alle famiglie escono dall'aula, in una giornata nell'istituto.
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